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Stato: agosto 2026
Il presente contratto disciplina il modo in cui Herr Informatik GmbH tratta dati personali per conto del Cliente quando gestisce il servizio Kisuno in modalità gestita. Si fonda sull’art. 28 GDPR e sull’art. 9 della legge federale svizzera riveduta sulla protezione dei dati (nLPD, abbreviazione tedesca DSG) e si compone di diciassette sezioni e due allegati.
Le parti del presente contratto sono Herr Informatik GmbH, Klosterzelgstrasse 1a, 5210 Windisch, IDI CHE-112.168.836 (di seguito «il Fornitore»), e il Cliente. «Kisuno» è la denominazione del servizio e non è parte contraente. Oggetto è il trattamento di dati personali per conto del Cliente nell’esercizio gestito del servizio. Il Cliente è titolare del trattamento (art. 4, n. 7, GDPR, art. 5, lett. j, nLPD) e decide in merito alle finalità e ai mezzi; il Fornitore è responsabile del trattamento. Il Fornitore è titolare del trattamento in proprio esclusivamente per i propri dati di fatturazione, per i registri di sicurezza e di esercizio della propria infrastruttura, per i dati di contatto degli interlocutori contrattuali e per i propri obblighi legali di prova; a tali trattamenti si applica la sua informativa sulla protezione dei dati. Il presente contratto prevale sulle condizioni generali; la finzione di approvazione di cui al n. 12 delle condizioni generali non si applica ad esso. Formano parte integrante del contratto gli allegati 1 e 2 nella loro versione datata e l’elenco dei sub-responsabili del trattamento. Il presente contratto impiega in modo equivalente la terminologia del GDPR e quella della nLPD; le nozioni di responsabile del trattamento e di sub-responsabile del trattamento vi coprono i ruoli corrispondenti in entrambi gli ordinamenti.
Il presente contratto si applica all’esercizio gestito sull’infrastruttura del Fornitore. In caso di esercizio autonomo del software open source sull’infrastruttura propria del Cliente, nessun dato perviene al Fornitore; non sorge alcun trattamento per conto terzi e il presente contratto resta privo di oggetto, finché non siano convenute separatamente prestazioni di esercizio o di supporto con accesso ai dati. Il servizio gestito è rilasciato. Le misure che oggi non sono attuate non sono garantite.
Il servizio non è concepito per categorie particolari di dati personali (art. 9 e art. 10 GDPR) né per dati personali degni di particolare protezione (art. 5, lett. c, nLPD). Senza un accordo scritto separato su garanzie supplementari, il Cliente non può introdurvi tali dati e istruisce di conseguenza i propri utenti. Il servizio non impedisce tecnicamente l’immissione. Se tali dati vi pervengono comunque, si applicano le stesse misure tecniche e organizzative valide per tutti gli altri contenuti; della loro ammissibilità risponde il Cliente. I clienti soggetti a un segreto professionale o d’ufficio (tra l’altro art. 321 del Codice penale svizzero, art. 47 della legge sulle banche) possono impiegare il servizio solo previo accordo scritto separato.
Il Cliente impartisce le istruzioni in forma testuale a info@herr-informatik.ch. Vale come istruzione documentata anche la configurazione nel pannello di amministrazione, segnatamente i termini di conservazione, la scelta dei modelli, i collegamenti e i diritti, la ricerca sul web e la funzione di memoria, l’esportazione e la cancellazione di singole persone. Il Fornitore documenta le istruzioni ricevute. Le istruzioni che rientrano nell’ambito delle prestazioni convenute e nelle impostazioni previste dal pannello di amministrazione sono coperte dal compenso. Le istruzioni che vanno oltre sono attuate dal Fornitore soltanto nella misura in cui ciò sia tecnicamente e giuridicamente possibile ed esigibile da parte sua, e dietro compenso a consuntivo. Se l’attuazione non è possibile o non è esigibile, il Fornitore lo comunica; non sussiste alcun obbligo di attuazione. Se, a giudizio del Fornitore, un’istruzione viola il GDPR, la nLPD o altre disposizioni sulla protezione dei dati, egli ne informa senza indugio il Cliente (art. 28, par. 3, secondo comma, GDPR). Egli può sospendere l’esecuzione dell’istruzione interessata fino al chiarimento, senza per questo rendersi inadempiente. Se il Cliente insiste su un’istruzione manifestamente illecita, il Fornitore può rifiutarne l’esecuzione e disdire la parte di prestazione interessata.
Il Cliente risponde della liceità della raccolta e delle proprie istruzioni, dispone di una base giuridica propria e informa le persone interessate. Egli amministra gli account, i ruoli e le autorizzazioni e blocca gli utenti usciti. Egli risponde dei collegamenti da lui configurati, degli account di servizio ivi memorizzati e dell’ampiezza dei relativi diritti, nonché degli endpoint di modello da lui integrati. Egli garantisce che al trattamento non si opponga alcun obbligo legale o contrattuale di segretezza (art. 9 nLPD) e comunica senza indugio un obbligo che sorga in seguito. Prima dell’inizio del trattamento il Cliente si è accertato che il Fornitore sia in grado di garantire la sicurezza dei dati; a tal fine gli servono l’allegato 2 e le indicazioni del Trust Center. Il Fornitore tratta i dati solo nel modo in cui il Cliente stesso sarebbe autorizzato a trattarli (art. 9 nLPD).
Il Fornitore impiega soltanto persone vincolate alla riservatezza o soggette a un adeguato obbligo legale di segretezza (art. 28, par. 3, lett. b, GDPR). L’impegno è assunto in forma testuale prima dell’inizio dell’attività, permane senza limiti di tempo dopo la fine del rapporto di lavoro o di mandato ed è comprovato su richiesta. Le persone impiegate ricevono una formazione in materia di protezione dei dati.
Il Fornitore adotta le misure richieste dall’art. 32 GDPR e dall’art. 8 nLPD; i dettagli figurano nell’allegato 2. Egli può adeguarle allo stato della tecnica senza scendere al di sotto del livello di protezione convenuto. È garantito quanto segue: le trasmissioni su reti pubbliche tra il dispositivo dell’utente e il servizio, nonché tra le componenti del servizio, sono cifrate secondo lo stato della tecnica. A riposo, la cifratura dei supporti di memoria fa parte della messa a disposizione dei server; una cifratura ulteriore di singoli record a livello applicativo non è garantita. Ogni cliente riceve uno stack proprio (banca dati, indice di ricerca, archivio file, configurazione, rete, chiave di inferenza). La linea di separazione è questo stack e non la macchina fisica; più clienti possono condividere una macchina, mentre le immagini dei container e un reverse proxy a monte sono utilizzati in comune. Gli interventi successivi sul registro delle azioni di amministrazione si notano; un’immodificabilità tecnica non è garantita. Se l’identità della persona è trasmessa fino a un sistema di destinazione collegato, la registrazione del Fornitore termina al confine del sistema e vale la registrazione del sistema di destinazione. L’esercizio avviene in centri di calcolo certificati secondo la norma ISO 27001; tale certificazione è di Green e non del Fornitore e non costituisce una misura tecnica propria. Il Fornitore non dispone oggi di alcuna certificazione propria; non è disponibile alcun rapporto SOC 2. Un proxy di uscita con lista di autorizzazione, il livello di isolamento più elevato della sandbox di codice e il provisioning automatico degli account tramite SCIM non sono oggetto del contratto e non sono garantiti.
Il Fornitore ricorre a sub-responsabili del trattamento solo con la previa autorizzazione del Cliente; per gli enti indicati nell’elenco dei sub-responsabili del trattamento il Cliente la concede con la conclusione del presente contratto. Il Fornitore annuncia un cambiamento con 30 giorni di anticipo in forma testuale, indicando nome, persona giuridica, sede, finalità e base del trasferimento; il Cliente può opporsi entro 14 giorni dalla ricezione per un motivo attinente alla protezione dei dati. Se il Cliente si oppone tempestivamente e in modo motivato, le parti cercano una soluzione per 30 giorni. Se non se ne raggiunge alcuna, ciascuna parte può disdire la parte di prestazione interessata per la fine del periodo di fatturazione in corso; i compensi pagati in anticipo sono rimborsati pro rata per il periodo non fruito. Al Cliente non spettano pretese ulteriori. Il Fornitore vincola per iscritto ogni sub-responsabile del trattamento sostanzialmente agli stessi obblighi che il presente contratto impone a lui (art. 28, par. 4, GDPR). Se un sub-responsabile del trattamento non adempie ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore risponde nei confronti del Cliente del comportamento di quest’ultimo come del proprio. Le componenti che il Fornitore gestisce sulla propria infrastruttura non sono sub-responsabili del trattamento; ciò vale per il servizio di ricerca ospitato in proprio.
L’archiviazione e l’esercizio avvengono in Svizzera, l’inferenza dei modelli nell’UE o nel SEE; gli enti impiegati risultano dall’elenco dei sub-responsabili del trattamento. I modelli di OpenAI (ChatGPT) e Anthropic (Claude) vengono eseguiti nel data center AWS di Francoforte; il sub-responsabile del trattamento è a tal fine Amazon Web Services EMEA SARL. AWS è un’azienda statunitense, quindi lo US CLOUD Act si applica anche con server a Francoforte, e il Fornitore lo dichiara apertamente. Per i clienti con requisiti elevati di protezione dei dati sono disponibili modelli aperti di punta come GLM, Kimi e DeepSeek, gestiti da aziende europee su server in Europa; lì il CLOUD Act non si applica. Sono indicate due eccezioni. Le interrogazioni della ricerca sul web sono inoltrate a motori di ricerca esterni senza l’identità dell’utente e possono così lasciare lo spazio dell’UE, del SEE e della Svizzera; l’affermazione secondo cui tutto resta in Europa vale per l’archiviazione e per l’inferenza, non per l’interrogazione di ricerca in sé. È possibile integrare un ulteriore fornitore di modelli con sede fuori dall’Europa. Se ciò avviene nell’istanza del Cliente, la garanzia relativa all’UE non vale per tale fornitore e la base del trasferimento spetta al Cliente in quanto titolare del trattamento. Per la Svizzera esiste una decisione di adeguatezza della Commissione europea, per gli Stati del SEE una base ai sensi dell’art. 16 nLPD; in caso di sede fuori da tale spazio, il trasferimento si fonda sulle clausole contrattuali tipo della Commissione europea, unitamente a un esame della situazione giuridica nello Stato di destinazione, e inoltre su una base svizzera autonoma. Senza istruzione del Cliente il Fornitore trasferisce dati solo se vi è giuridicamente tenuto; in caso di ordine di consegna esamina la legittimità dello stesso, esaurisce i rimedi giuridici esigibili, limita la consegna a quanto giuridicamente dovuto e informa il Cliente non appena ciò è ammissibile.
Il Fornitore non utilizza i dati del Cliente per l’addestramento o il miglioramento di modelli e non li trasmette a tale scopo. Qualunque sia il modello scelto: gli input e i dati caricati non vengono né conservati dal fornitore del modello né utilizzati per l’addestramento. Un’eccezione è dichiarata apertamente: il rilevamento automatico degli abusi di AWS. Può contrassegnare messaggi, ad esempio in presenza di indizi di attacchi, codice dannoso o contenuti vietati. AWS conserva fino a 30 giorni i messaggi contrassegnati dei modelli GPT e tutte le richieste di Claude Fable 5 e 5.1, per verificare e fermare gli abusi; per gli altri modelli Claude non è preimpostata alcuna conservazione. I dati conservati restano presso AWS nella regione di elaborazione; nulla viene trasmesso ai fornitori dei modelli né usato per l’addestramento. Se il Cliente integra un proprio endpoint di modello, si applicano le condizioni di quest’ultimo; l’impegno del Fornitore non si estende a tale endpoint.
Il Fornitore assiste il Cliente, per quanto possibile e tenendo conto della natura del trattamento, nel dar seguito alle richieste delle persone interessate (art. 28, par. 3, lett. e, GDPR). A tal fine il servizio mette a disposizione nel pannello di amministrazione l’esportazione dei dati e la cancellazione per singola persona, compresa la cancellazione integrale; il Cliente esegue queste operazioni da sé. Se una persona interessata si rivolge direttamente al Fornitore, questi inoltra la richiesta al Cliente e ne informa la persona. Se nel singolo caso le funzioni del servizio non sono sufficienti, il Fornitore presta assistenza per quanto possibile, dietro compenso a consuntivo. Per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e per un’eventuale consultazione preventiva (art. 35 e 36 GDPR, art. 22 e 23 nLPD) egli presta assistenza tenendo conto delle informazioni di cui dispone e mette a disposizione le indicazioni in suo possesso, di regola: le operazioni di trattamento e i flussi di dati, i sub-responsabili del trattamento e i riferimenti a Paesi terzi, le misure tecniche e organizzative, la conservazione e la cancellazione. L’assistenza di ampiezza usuale è coperta dal compenso; se l’onere supera nettamente tale misura, il Fornitore lo fattura alle tariffe convenute, previa comunicazione dell’onere prevedibile. Se il Cliente insiste nella sua richiesta, il compenso si considera convenuto.
Il Fornitore notifica al Cliente una violazione della protezione dei dati personali in forma testuale all’ente da questi designato, senza indugio e al più tardi entro 48 ore da quando il Fornitore ha acquisito conoscenza certa di una violazione ai sensi dell’art. 4, n. 12, GDPR. La notifica contiene le indicazioni di cui all’art. 33, par. 3, GDPR, nella misura in cui siano in possesso del Fornitore; essa è integrata via via. La notifica non costituisce riconoscimento di una violazione di obblighi. La notifica all’autorità di controllo competente nell’UE (art. 33 GDPR), l’annuncio all’EDÖB (art. 24 nLPD, che prevede una soglia di rischio più elevata e nessun termine fisso) e la comunicazione alle persone interessate spettano al Cliente.
Il Fornitore mette a disposizione del Cliente le informazioni necessarie a comprovare il rispetto dell’art. 28 GDPR e consente le verifiche (art. 28, par. 3, lett. h, GDPR); fornisce le informazioni in forma testuale entro 30 giorni. Il Cliente può far svolgere una verifica per anno civile, da sé o tramite un revisore, con un preavviso di 30 giorni e durante il normale orario di lavoro. A seguito di un incidente soggetto a notifica che riguardi i dati di questo Cliente, oppure su ordine di un’autorità di controllo, è ammessa una verifica straordinaria. Il revisore è tenuto al segreto e non può essere un concorrente del Fornitore. Certificati, rapporti di verifica e attestati sostituiscono una verifica in loco nella misura in cui coprano lo scopo della verifica; essi non escludono un’ispezione se restano punti aperti. Nei confronti dei sub-responsabili del trattamento il Fornitore procura contrattualmente al Cliente tali diritti oppure può, a sua scelta, svolgere la verifica in via sostitutiva. Il Cliente sopporta i costi della verifica. Il Cliente compensa alle tariffe convenute l’onere del Fornitore per la preparazione, l’accompagnamento e il seguito. Se il motivo della verifica si fonda su una violazione di obblighi imputabile al Fornitore, questi sopporta il proprio onere. Il Fornitore collabora su richiesta con l’EDÖB e con l’autorità di controllo competente; il punto di contatto è info@herr-informatik.ch. Egli tiene un registro delle categorie di attività di trattamento (art. 30, par. 2, GDPR, art. 12 nLPD) e mette a disposizione su richiesta le indicazioni che riguardano il Cliente. Nella misura in cui sia soggetto all’obbligo di cui all’art. 27 GDPR, designa un rappresentante nell’Unione e lo indica nelle note legali.
Il presente contratto inizia e termina con il contratto principale; i suoi obblighi permangono fino al completamento della restituzione e della cancellazione, gli obblighi di riservatezza senza limiti di tempo. Il Cliente fissa il termine di conservazione nel pannello di amministrazione; la fissazione e la modifica di tale termine valgono come istruzione. Di fabbrica non è fissato alcun termine: in mancanza di un termine fissato, le conversazioni restano memorizzate finché gli utenti o l’amministrazione non le cancellano; se è fissato un termine, le conversazioni scadute sono rimosse insieme ai messaggi, ai link condivisi e alle voci dell’indice di ricerca. I dati di fatturazione non sono soggetti a tale termine. Al termine del contratto il Cliente sceglie tra restituzione e cancellazione (art. 28, par. 3, lett. g, GDPR). Se il Cliente non comunica nulla entro la fine della durata contrattuale, il Fornitore cancella. Un’esportazione può essere richiesta fino a 30 giorni dopo la fine del contratto, in un formato corrente e leggibile da macchina scelto dal Fornitore; nell’ampiezza standard essa è gratuita, le elaborazioni ulteriori sono a consuntivo. I dati contenuti nelle copie di sicurezza non sono cancellati singolarmente; essi si estinguono con il rispettivo ciclo di salvataggio, al più tardi entro sei mesi dalla fine del contratto. Fino ad allora restano bloccati e sono trattati esclusivamente per il ripristino in caso di emergenza. Sono esclusi dalla cancellazione i registri di audit e di accesso, i dati di fatturazione e i dati soggetti a un obbligo legale di conservazione; questi sono bloccati e cancellati alla scadenza dell’obbligo. Su richiesta il Fornitore conferma la cancellazione in forma testuale.
Per i danni derivanti dal trattamento di dati personali prevalgono le disposizioni legali imperative, segnatamente l’art. 82 GDPR. Per il resto si applica il n. 10 delle condizioni generali. La responsabilità del Fornitore derivante dal presente contratto e in connessione con esso è limitata, per singolo evento dannoso e complessivamente per anno contrattuale, al compenso che il Cliente ha pagato nei dodici mesi precedenti l’evento all’origine del danno. La limitazione non vale per il dolo e la colpa grave, né laddove una limitazione non sia legalmente ammessa. Il Fornitore sopporta le multe e le sanzioni inflitte al Cliente solo nella misura della propria quota di responsabilità ai sensi dell’art. 82, par. 5, GDPR. Il Fornitore non risponde dei danni derivanti dalle istruzioni del Cliente, dalla sua configurazione, dagli endpoint di modello da lui integrati o da contenuti da lui introdotti in violazione della sezione 3; il Cliente lo manleva in tale misura.
Si applica il diritto svizzero, con esclusione delle norme di conflitto. Foro esclusivo è Windisch, Cantone di Argovia, nella misura consentita dalla legge. Restano riservati i fori imperativi delle persone interessate, segnatamente secondo la Convenzione di Lugano, la competenza delle autorità di controllo e l’applicabilità diretta del GDPR. Il presente contratto esiste in cinque lingue; fa fede la versione tedesca.
Le modifiche e le integrazioni richiedono la forma testuale e il consenso di entrambe le parti. Fanno eccezione l’aggiornamento dell’elenco dei sub-responsabili del trattamento secondo la procedura all’uopo convenuta e l’evoluzione delle misure tecniche e organizzative nei limiti del divieto di peggioramento. Stato: agosto 2026, versione 1.0.
Finalità: esercizio della funzione di chat e di assistenza, inoltro delle immissioni al fornitore di inferenza per la generazione di risposte, ricerca sul web con indicazione delle fonti, chiamate a sistemi collegati tramite il gateway MCP e tramite collegamenti diretti, generazione di file, ricercabilità mediante un indice di ricerca, memorizzazione automatizzata di voci di memoria, registrazione dell’utilizzo e dell’amministrazione, salvataggio dei dati, eliminazione dei guasti e supporto, fatturazione. Operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione a sub-responsabili del trattamento, raffronto, limitazione, cancellazione e distruzione. Tipi di dati: le immissioni degli utenti, compresi gli allegati e le risposte generate, i dati di account e di profilo, i metadati di utilizzo (marche temporali, scelta del modello, numero di token), i dati di fatturazione, i registri di audit e di accesso compresi i registri delle azioni di amministrazione, i contenuti letti da sistemi collegati su richiesta degli utenti (ad esempio ERP, SharePoint, archivi di file), le interrogazioni della ricerca sul web nonché le voci di memoria che il servizio deduce dalle conversazioni e memorizza senza un atto distinto degli utenti. Persone interessate: i collaboratori del Cliente e i suoi ausiliari, i contatti d’affari, i clienti del Cliente, i fornitori e i loro collaboratori, le candidate e i candidati nonché tutte le altre persone menzionate in testi, in allegati o in contenuti di sistemi collegati. Nell’ambito del presente contratto il Fornitore non adotta decisioni automatizzate ai sensi dell’art. 22 GDPR; se le uscite del servizio siano impiegate per tali decisioni lo determina unicamente il Cliente.
Accesso: l’accesso ai sistemi del Cliente è concesso soltanto a persone del Fornitore designate per nome, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esercizio, la manutenzione, l’eliminazione dei guasti o il supporto; su richiesta il Fornitore indica tale cerchia. Ogni accesso amministrativo è registrato. Un accesso ai contenuti degli utenti avviene solo su richiesta del Cliente o per l’eliminazione di un guasto concreto, di regola secondo il principio dei quattro occhi; se un’emergenza richiede un intervento immediato, è possibile derogarvi, il che viene documentato a posteriori. Registri: il registro delle azioni di amministrazione è concatenato, ogni voce reca una somma di controllo sulla precedente e un controllo integrato segnala una catena interrotta; il Cliente può consultare tali registri ed esportarli in formato CSV. Livello di protezione: pseudonimizzazione, nella misura compatibile con la finalità; cifratura della trasmissione e dei supporti di memoria; riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi; rapido ripristino dopo un incidente; verifica periodica dell’efficacia; separazione dei clienti secondo la sezione 7; copie di sicurezza periodiche. Il presente allegato si applica nella rispettiva versione datata.
Nota: il presente testo non costituisce una consulenza legale. Diventa vincolante con la firma di entrambe le parti o con l’accettazione nell’ambito del contratto principale.
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